FAKE REFERENDUM: nostalgia, vaniloquio, dilettantismo

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Il Federalismo veneto bruciato sul tavolo da poker

Come era ampiamente prevedibile il referendum veneto per l’autonomia sta diventando l’occasione per una spudorata e menzognera campagna di propaganda politico-elettorale del Presidente Zaia, finalizzata – con la sistematica banalizzazione del suo significato e del suo impatto – a bypassare il vincolo procedurale sia del corretto confronto con l’Opposizione in Consiglio Regionale che, ancor più grave, del negoziato sui contenuti dell’effettivo-praticabile aumento di responsabilità regionali indicato e ripetutamente proposto dal Governo, in coerenza ed applicazione dell’art. 116. 3 della Costituzione.
Ho avuto modo di denunciare la strategia della zaiazione (neologismo di cui siamo debitori a Francesco Maino) in corso e della desolante perdita di memoria storica del Veneto cresciuto in-con-per l’Italia: per arrestare il processo degenerativo provocato dalla manipolazione di uno strumento di partecipazione democratica, ho inoltrato – unitamente all’amico Marcello Degni – al TAR del Veneto ed al Tribunale Civile di Venezia il ricorso:
“PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA,
del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24.4.2017, pubblicato sul BUR del Veneto n. 52 del 26.5.2017, di indizione del referendum consultivo di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”; nonché, per quanto occorrer possa, della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 315 del 15.3.2016, di avvio del negoziato con il Governo al fine del referendum regionale per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia della Regione Veneto”
Ho ben presente il sofferto dibattito politico in corso sul SI-NO-MA-FORSE-astensione, ma avendo dedicato tutta la mia vita di impegno sociale, professionale, culturale (circa 45 anni) al progetto federalista fondato su sussidiarietà-responsabilità-solidarietà, mi è impossibile tollerare l’imbroglio che è stato ordito ai danni dei miei concittadini veneti che sono “italiani esigenti, ma non renitenti” e meritano di essere coinvolti in un processo decisionale nel quale sono chiare, definite, concrete le poste in gioco nel negoziato leale e rigoroso che deve essere avviato tra Regione e Governo nazionale senza bluff.
Pubblico quindi di seguito il testo del ricorso che, al di là degli effetti che si prefigge, focalizzando i vizi, le storture e le contraddizioni sul piano giuridico, rappresenta anche un documento che smaschera ed illustra la colossale truffa in gestazione: su di essa ovviamente il tempo a venire sarà utile per realizzare un serrato confronto ed una fondamentale attività di informazione per migliorare non solo la consapevolezza dei veneti rispetto alla sfida federalistala, ma soprattutto a focalizzare il percorso più appropriato ed efficace per vincerla.

               Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

RICORSO
dei sigg.ri Dino Bertocco (c.f. BRTDNI50D07B564Y), residente a Padova, via Timavo, 7/a e Marcello Degni (c.f. DGNMCL56R20H501H), residente a Venezia, Dorsoduro 880, entrambi rappresentati e difesi, giusta delega in calce, dagli avv.ti Prof. Raffaele Bifulco ((BFLRFL62S13F839F – raffaelebifulco@ordineavvocatiroma.org), Carlo Contaldi La Grotteria (CNTCRL74B03H501X – c.contaldi@cnfpec.it), Prof.ssa Elisa Scotti (SCTLSE71A51H501V – elisascotti@ordineavvocatiroma.org), Michela Urbani (RBNMHL82T58H282X – michela.urbani@pec.it), e con loro elettivamente domiciliati presso la segreteria di codesto Tribunale Amministrativo Regionale
contro
la Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t.
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24.4.2017, pubblicato sul BUR del Veneto n. 52 del 26.5.2017, di indizione del referendum consultivo di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto” (doc.1); nonché, per quanto occorrer possa, della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 315 del 15.3.2016, di avvio del negoziato con il Governo al fine del referendum regionale per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia della Regione Veneto (doc.2).
FATTO
1. I ricorrenti.
I singoli cittadini ricorrenti sono tutti iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione Veneto (cfr. certificati elettorali, doc.7).
2. La Legge regionale n. 15 del 2014.
A monte del decreto impugnato si pone la legge regionale n. 15 del 2014 che prevede quanto segue:
• il Presidente è autorizzato ad instaurare un negoziato con il Governo, «volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto» (art. 1, co.1);
• al termine del negoziato, il Presidente deve riferire al Consiglio circa il suo esito (art. 1, co.2);
• in caso di esito negativo, il Presidente è autorizzato a indire un referendum consultivo sul seguente quesito: “Vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?” (art. 1, co.3, e art. 2, co.1);
• il referendum è disciplinato dagli artt. 15, 17, 18, 19 e 20 della L.Regionale n. 1 del 1973 (art. 3, co.1);
• la Giunta regionale è autorizzata ad attivare iniziative di comunicazione e informazione in ordine al quesito referendario (art. 3bis, co.1), secondo un piano di comunicazione sottoposto al parere della commissione consiliare competente (art. 3bis, co.2).
La legge in questione è stata oggetto di due interventi modificativi. Il primo è stato realizzato con la L.r. 7/2016; il secondo, con la L.r. 7/2017. Come è ben noto, il Governo ha impugnato la prima versione di questa legge regionale e la Corte Costituzionale ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale con sent. n. 118 del 2015.
Sul contenuto di tale sentenza si tornerà infra.
3. I negoziati Regione/Governo.
Con la DGR n. 315 del 2016 (impugnata), la Giunta ha avviato il procedimento di “negoziato” con il Governo, approvando un corposo articolato contenente la proposta della Regione “per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” (doc.2).
In data 17.3.2016 tale delibera veniva trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli Affari Regionali, con nota a firma del Presidente della Giunta regionale (doc.3); ad essa era dato riscontro il successivo 16.5.2016 da parte del suddetto Ministro, che dichiarava la disponibilità ad avviare la procedura negoziale (doc.4).
A questa nota del Governo non veniva dato riscontro da parte della Regione.
Il successivo 17.2.2017 il Governo: a) confermava la propria disponibilità al negoziato; b) informava la Regione della circostanza che il Governo aveva “provveduto a trasmettere alle singole amministrazioni le proposte a suo tempo fatte pervenire dalla Regione Veneto” ed aveva “successivamente riunito i rappresentanti delle stesse amministrazioni, con i quali abbiamo individuato le opportune modalità con cui sviluppare il rapporto con la Regione”; c) dichiarava, quindi, che ci sono “le condizioni per un incontro proficuo in tempi brevi”; d) chiedeva al Presidente della Giunta di indicare una data per tale incontro (nota dell’11.2.2017, doc.5).
In risposta a tale comunicazione la Regione, richiamando un incontro non istituzionale svoltosi il 3.2.2107 (e quindi in data precedente rispetto alla nota del Governo di cui ora si è dato conto), con nota del 15.3.2017, mutava improvvisamente orientamento ed affermava che il negoziato si sarebbe potuto svolgere solo dopo aver celebrato il referendum (“La Regione Veneto è pronta ad accogliere, mio tramite, la Sua proposta solo dopo aver celebrato il referendum”, doc.6).
4. L’atto impugnato.
Con il Decreto impugnato, la Regione Veneto ha, infine, indetto il referendum consultivo.
Nelle premesse viene richiamata la nota del Governo del 16.5.2016 (doc.4) – e non anche la successiva del 17.2.2017 (doc.5) – ed a tale nota si ricollega un inesistente diniego da parte del Governo di negoziare il contenuto del referendum (“preso atto, pertanto, della posizione in tal modo assunta dal Governo di diniego della possibilità di concordare il contenuto del referendum”, doc.1).
Al “presunto” diniego l’atto impugnato fa seguire le conseguenze di cui agli artt. 1, co. 3, e 2, co. 1, della L.R. n. 15 del 2014 e così viene indetto il referendum sul quesito sopra riportato.
Tale atto è illegittimo e lesivo dei diritti ed interessi dei ricorrenti per i seguenti motivi di
DIRITTO
(1)
Violazione degli artt. 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto.
Il referendum indetto dal Presidente della Regione Veneto è in palese contrasto con le norme statutarie e costituzionali in materia di quesiti referendari.
Anticipiamo subito che rispetto a tale quadro normativo il quesito che la Regione Veneto intende sottoporre al proprio corpo elettorale è privo dei requisiti di ammissibilità perché evidentemente carente dei caratteri di omogeneità e chiarezza. Nel decreto di indizione è infatti previsto che il referendum è indetto in ordine al seguente quesito: “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”. Esso fa implicitamente riferimento all’art. 116, co.3, Cost., ove si stabilisce che mediante la procedura ivi prevista, le Regioni ordinarie possono ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in una serie di materie indicate dalla stessa disposizione costituzionale.
Per apprezzare meglio il profilo di illegittimità in esame, è opportuno ricostruire la disciplina statutaria e la giurisprudenza costituzionale (per quanto in questa sede rilevante) in materia di referendum.
Ora, lo Statuto veneto del 2012 si pronuncia in materia negli art. 26 e 27 con cristallina chiarezza. L’art. 27, co. 3, stabilisce infatti che il referendum consultivo incontra i medesimi limiti cui è assoggettato il referendum abrogativo “di una legge o di un regolamento o di un atto amministrativo” regionale previsto dall’art. 26 Statuto (“Non è ammesso referendum consultivo nei casi previsti dall’articolo 26, commi 4 e 5.”). E le disposizioni da ultimo citate, in particolare il comma 5, prevedono che per il referendum abrogativo regionale (e quindi per il referendum consultivo) valga comunque la seguente regola generale: “Sono comunque inammissibili le richieste di referendum aventi quesiti non omogenei”.2
A sua volta, l’art. 26, co.5, Stat. Ven., nel vietare quesiti referendari non omogenei, riprende un principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale per i referendum abrogativi di legge statale che ha la portata di un principio generale dell’ordinamento giuridico (ex plurimis, sentenze della Corte costituzionale n. 16 del 1978, n. 29 del 1987, n. 47 del 1991, n. 5 del 1995, n. 6 del 2015, n. 17 del 2016).
La questione consiste, dunque, nell’esaminare se nel referendum consultivo qui in discussione il quesito referendario possegga o meno il carattere dell’omogeneità che il diritto costituzionale italiano e lo Statuto Veneto richiedono. Ora, è ben vero che esiste un elemento “omogeneizzante” del quesito referendario, rappresentato dal riferimento all’art. 116, co.3, Cost., vale a dire dalla procedura volta a riconoscere alle Regioni ordinarie ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Tuttavia, a ben vedere, proprio tale riferimento vale a rendere non omogeneo il quesito referendario, il quale si riferisce, potenzialmente, a tutte le materie cui l’art. 116, co.3, Cost., fa riferimento, che includono, come è noto, tutte le materie di competenza legislativa concorrente e tre materie di competenza legislativa esclusiva statale.
Il quesito, pertanto, si rivela radicalmente disomogeneo: esso, infatti, chiede all’elettorato di pronunciarsi sull’incremento dell’autonomia regionale in svariate materie, fra loro molto diverse, accomunate dall’unico elemento di essere assoggettabili alla concessione alle Regioni ordinarie di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ma fra loro distanti come possono esserlo la giustizia di pace e le norme generali sull’istruzione, la produzione, distribuzione e trasporto nazionale dell’energia e la tutela della salute, ecc.
Alla stregua di quanto detto, il quesito sottoposto al corpo elettorale regionale deve pertanto ritenersi privo di quella «matrice razionalmente unitaria» (ex multis, sentenze n. 16 del 1978 e n. 25 del 1981), che una consolidata giurisprudenza costituzionale ha posto a fondamento dell’ammissibilità della domanda rivolta agli elettori (sentenze n. 28, n. 26 e n. 22 del 1981; n. 65, n. 64 e n. 63 del 1990; n. 47 del 1991).
Ne consegue che la rilevata disomogeneità del quesito si traduce in una violazione della libertà dell’elettore (sent. 16/1978), il quale ben potrebbe essere favorevole all’ampliamento dell’autonomia regionale su uno di tali settori ma non su altri: il che appare verosimile, data la varietà delle materie coinvolte.
In effetti, tale varietà è talmente estesa che essa ricorda proprio il caso a partire dal quale la Corte costituzionale elaborò il criterio dell’omogeneità del quesito referendario, vale a dire la richiesta di abrogazione dell’intero libro I del Codice penale (sent. n. 16/1978).
Alla mancanza di omogeneità del quesito referendario, si aggiunge la mancanza di chiarezza dello stesso. Il requisito della “chiarezza” del quesito è stato anch’esso elaborato dalla giurisprudenza costituzionale e, pur se non formalmente previsto come limite per i referendum nello Statuto veneto, deve ritenersi operante anche in questo caso, trattandosi di un principio generale dell’ordinamento giuridico, che può incontrare deroghe solo in norme di rango costituzionale.
Il quesito relativo all’ottenimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non è chiaro perché le materie sulle quali la Regione intende conseguire maggiore autonomia non sono definite nel quesito stesso, né sono individuabili per relationem: esse, in astratto, potrebbero essere tutte quelle indicate nell’art. 116, co.3, oppure solo alcune di esse o anche una sola. Ma all’elettore veneto il quesito referendario chiede di pronunciarsi a prescindere dalla previa indicazione delle materie su cui la Regione intenda chiedere al Governo un ampliamento della sua sfera di autonomia. Si tratta dunque di un quesito referendario ad oggetto indeterminato.
A queste censure sarebbe inutile obiettare che il quesito è fornito di tutti i requisiti necessari perché sul punto si sarebbe già pronunciata la Corte costituzionale con la sent.118/2015. Più precisamente si potrebbe sostenere che la Corte costituzionale, nel dichiarare costituzionalmente illegittimi gli altri quesiti referendari indicati dalla legge regionale del Veneto n. 15/2014, abbia “salvato” tale quesito, nonostante che il Governo nazionale lo avesse fatto oggetto di ricorso in via principale.
La Corte, tuttavia, ha giudicato di tale quesito solo da due punti di vista (quelli dedotti nel ricorso statale): a) da un lato la mancata precisazione nella legge reg. n. 15/2014 che le ulteriori forme e condizioni di autonomia sono solo quelle relative alle materie indicate nell’art. 116, co.3; b) dall’altro la mancata previsione nell’art. 116, co.3, della possibilità di indire un referendum regionale.
La Corte ha ritenuto, da un lato, che il riferimento alle materie dell’art. 116, co.3, fosse desumibile dal riferimento alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che possono essere ottenute solo in tali materie; e dall’altro che il referendum in questione sarebbe legittimo in quanto esso resterebbe esterno al procedimento di cui all’art. 116, co.3, Cost., con le cui regole, pertanto, esso non potrebbe entrare in contrasto.
Il Giudice delle leggi non ha però mancato di premettere, significativamente, che «manca nel quesito qualsiasi precisazione in merito agli ambiti di ampliamento dell’autonomia regionale su cui si intende interrogare gli elettori»
Conclusivamente può osservarsi che la Corte, con la sent. 118/2015, si è pronunciata esclusivamente sul contrasto eventuale tra il referendum consultivo, configurato nel quesito di cui al punto 1 della legge regionale, e i parametri costituzionali invocati dall’Avvocatura dello Stato. Tra questi non v’era l’art.75 Cost. e non vi erano, soprattutto, i limiti di ammissibilità derivanti dalla struttura del quesito medesimo. La Corte si è pronunciata, in altri termini, sull’an, non certo sul quid dell’eventuale referendum, ben sapendo che l’ammissibilità del quesito di un referendum regionale è questione che pertiene alla Regione e ai suoi organi, non alla Corte.
Si deve inoltre osservare che nella stessa sentenza n. 118 del 2015 e nella sua giurisprudenza precedente la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che le forme di esercizio del referendum regionale incontrano il limite invalicabile del principio unitario; di talché non sono consentiti quesiti privi della necessaria matrice razionalmente unitaria che potrebbero produrre un inammissibile frammentazione dell’ordinamento (sentenze n. 496 del 2000 e n. 118 del 2015).
Tale disomogeneità della domanda rivolta al corpo elettorale Veneto nel caso di specie ridonda nella violazione degli artt. 26 e 27 dello Statuto regionale di autonomia così rendendo illegittimo l’atto di indizione dei comizi elettorali.
(2)
Violazione dell’art. 1, commi 2 e 3, nonché dell’art. 3, comma 1, della L.R. Veneto n. 15 del 2014. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e sviamento.
1.1. La piana ricostruzione dei contenuti della legge regionale e il documentato svolgersi degli eventi pongono i seguenti punti fermi:
• la legge regionale conferisce al Presidente il potere di avviare un negoziato volto a fissare il contenuto dei quesiti del referendum consultivo (art. 1, co.1);
• il negoziato è stato avviato dalla Regione (doc.3) ed il Governo ha attivato l’istruttoria, manifestando l’invito ad un incontro (doc.4);
• la Regione ha deciso, però, di fare retromarcia, affermando che il negoziato ci potrà essere solo dopo il referendum (doc.1).
Da ciò discendono i due profili di illegittimità indicati in rubrica.
In primo luogo, rileva la violazione della norma regionale, a mente della quale l’indizione del referendum sul quesito di cui all’art. 2, comma 1, n. 1), è subordinata all’avverarsi di una ben precisa condizione: “qualora il negoziato non giunga a buon fine”.
La condizione non si è avverata, perché:
a. il negoziato non c’è proprio stato, dal momento che la Regione, dopo aver inviato la propria proposta, non ha voluto neppure ascoltare le osservazioni del Governo;
b. il Presidente della Giunta ha violato apertamente la norma regionale, affermando che era disposto a negoziare solo dopo il referendum (e non prima, come imposto dalla legge regionale).
Operano, allora, le ordinarie norme relative all’indizione dei referendum consultivi (nel caso in esame non seguite) e non certo la legge n. 15 del 2014, che prevede un iter “speciale”.
In secondo luogo, al fine – evidente – di beneficiare dell’iter disegnato dalla l. n. 15 del 2014, l’atto impugnato, da un lato non dà conto delle ultime due comunicazioni (doc.5), dall’altro lato adduce l’esistenza di un – inesistente – diniego del Governo.
Il ‘carteggio’ mostra un comportamento dell’Esecutivo regionale quanto mai contraddittorio. Ne è prova piena l’affermazione del Presidente della Regione secondo cui «La Regione Veneto è pronta ad accogliere, mio tramite, la Sua proposta solo dopo aver celebrato il referendum» (doc.6): affermazione che espressamente ammette che il Governo ha mostrato una disponibilità al negoziato che la Regione Veneto lascia completamente cadere, in nome dell’esigenza di svolgere un referendum che, per legge, dovrebbe aver luogo solo in caso di fallimento. Come se non bastasse, però, la Regione, stravolgendo completamente la realtà e dimostrando un totale disprezzo per il principio costituzionale di leale collaborazione, giunge ad affermare, nel provvedimento impugnato, “preso atto, pertanto, della posizione in tal modo assunta dal Governo di diniego della possibilità di concordare il contenuto del referendum”, doc.1).
Conclusivamente, non può non sottolinearsi l’eccesso di potere, nelle forme sintomatiche indicate in rubrica, in cui è incorsa la Regione.
1.2. Il procedimento di indizione del referendum presenta un ulteriore vizio procedimentale.
Infatti, come sopra si è riportato, il Presidente della Giunta avrebbe dovuto riferire al Consiglio regionale l’esito del negoziato con il Governo.
Nelle premesse dell’atto impugnato non si dà conto di questo passaggio.
Inoltre, come si è detto, le premesse dell’atto di indizione del referendum non riportano l’intero scambio di corrispondenza tra il Governo ed il Presidente della Giunta.
Quindi, non solo quest’ultimo non ha riferito al Consiglio, ma addirittura, nell’esercitare il potere di indizione della consultazione, ha fornito una rappresentazione della realtà priva di alcuni elementi, peraltro fondamentali.
(3)
Violazione degli artt. 25, co.1, e 62 dello Statuto della Regione Veneto.
L’art. 25 dello Statuto prevede che i limiti di ammissibilità del referendum sono fissati dalla legge regionale. Lo Statuto fissa, comunque, un limite nella necessaria omogeneità del quesito (art. 27, co.3).
La legge regionale n. 1 del 1973 si occupa del referendum consultivo, disciplinando la modalità di indizione (art. 24) e rinviando, per lo svolgimento delle operazioni, ad una serie di disposizioni relative al referendum abrogativo (art. 26).
Tali disposizioni sono:
• art. 15 co. 2 bis, 2 ter, 2 quater, che contengono disposizioni di dettaglio sugli orari del voto, sulle operazioni di scrutinio, e sull’onorario degli scrutatori
• art. 17, che detta disposizioni di dettaglio sullo svolgimento delle operazioni di voto e sulle competenze “operative” dei vari organi coinvolti;
• art. 18, che disciplina la forma delle schede;
• art. 19, che prevede le modalità di computo del numero dei votanti e la loro verbalizzazione
• art. 20, che regola la operazioni conclusive e la proclamazione dell’esito.
Nella legge, quindi, non ci sono norme che disciplinano i requisiti di ammissibilità e il procedimento di verifica dell’ammissibilità stessa.
È, ancora, lo Statuto, che disciplina, infatti, il giudizio di ammissibilità e ricevibilità della richiesta di referendum, affidandolo alla Commissione di garanzia statutaria (art. 25, co.1, dello Statuto), che è organo di “consulenza e garanzia”, composto da esperti di fama nazionale e regionale di diritto costituzionale o amministrativo o regionale (art. 62).
L’attuazione di tale disposizione è delegata ad una legge regionale, chiamata a stabilire la durata della carica di Commissario, le modalità di funzionamento, i limiti dell’autonomia regolamentare e funzionale, nonché il trattamento economico dei componenti.
A tutt’oggi tale organo, fondamentale perché dotato del potere di pronunciarsi sull’ammissibilità del quesito, non è stato istituito.
Il procedimento referendario, quindi, è carente di un passaggio indispensabile, che, oltre a rendere l’atto impugnato insanabilmente viziato dal punto di vista procedimentale, influisce sui requisiti del quesito referendario.
(4)
Violazione dell’art. 25, co. 2, dello Statuto della Regione Veneto. – Illegittimità costituzionale dell’art.3-bis legge della Regione Veneto 15/2014
L’esternazione solo parziale dello scambio di lettere tra il Governo e la Regione, se vista in uno con il quesito, svolge una ulteriore azione decettiva.
Infatti, dalla lettura del provvedimento impugnato appare che l’esito negativo del negoziato sia da addebitarsi al Governo; al contrario, come sopra si è detto e documentato, è stata la Regione a decidere di interrompere il negoziato, senza aver neppure ascoltato la proposta del Governo centrale.
Questo ribaltamento della responsabilità dell’esito negativo appare finalizzata a porre in cattiva luce l’operato del Governo, quasi che questo non volesse concedere ulteriori forme di autonomia alla Regione. Così facendo, si compie – illegittimamente, considerata la sede – un primo atto della campagna di informazione, trasformando le – legittime – aspettative di maggiori autonomie della popolazione del Veneto, in uno scontro con lo Stato centrale.
Veniamo così all’ultimo profilo di illegittimità dell’atto impugnato.
Lo Statuto affida alla legge elettorale il compito di garantire che l’informazione sui referendum sia tale da assicurare un’adeguata attività di comunicazione ai favorevoli ed ai contrari al quesito (art. 25, co. 2, dello Statuto).
La legge regionale n. 1 del 1973 (art. 30) opera, sul punto, un rinvio (fisso) alla l. n. 352 del 1970: “Per tutto quanto non previsto nella presente legge, ed in particolare per la disciplina della propaganda relativa allo svolgimento dei referendum e per le disposizioni penali, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme contenute nella legge statale 25 maggio 1970, n. 352”.
La L. n. 352 del 1970 contiene le disposizioni sull’uso degli spazi per propaganda elettorale.
Infine rileva la L. n. 28 del 2000 che detta le garanzie perché sia assicurata la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie, ed individua tra i soggetti che vi possono accedere “tutti i soggetti politici”. Nell’ambito di una campagna di informazione referendaria i “soggetti politici” principali sono fondamentalmente due: i promotori e i cd. “comitati per il no”.
In questa cornice, che costituisce diretta applicazione delle norme costituzionali sulla libertà di espressione, sulla formazione delle opinioni politiche e sulla parità di trattamento, si innestano le disposizioni della legge regionale n. 15 del 2014 che, all’art. 3bis introdotto con la L.r. 7/2017, prevedono – o paiono prevedere – un unico attore della campagna di informazione: la Giunta regionale.
Così, è chiaro, non può essere, in considerazione: a) del fatto che la Giunta è anche il soggetto che propone il referendum; b) della necessità, portato delle disposizioni e dei principi sopra citati, che in ogni campagna elettorale sia garantito il rispetto della par condicio; c) della circostanza che già le prime informazioni fornite dagli organi della Regione (id est, la parte motiva del provvedimento impugnato) sono permeate da errori ed inesattezze.
Si noti che l’art.3bis è stato introdotto dalla l.r.7/2017 sicché su di esso non vi è stato giudizio da parte della Corte costituzionale.
Ciò detto, è evidente che la Giunta regionale – in quanto organo, indipendentemente dalla specifica composizione che essa presenta in un dato momento storico – non presenta i requisiti di imparzialità politica che sono necessari per il corretto svolgimento di siffatta funzione: essa è, anzi, “parte” coinvolta nel confronto che il referendum intende instaurare.
La dialettica che il quesito referendario intende attivare, sia pur solo sul piano politico, contrappone la comunità regionale allo Stato. La Giunta regionale, in quanto ente esponenziale della comunità regionale, ed in quanto espressione della sola maggioranza politica esistente a livello regionale, è intrinsecamente un attore, e non un garante della dialettica referendaria. Ne segue che il potere di intervento e di regolazione, che il comma in esame le attribuirebbe, equivale a trasformare la competizione referendaria in una competizione “truccata”, nella quale uno dei “giocatori” viene elevato abusivamente al ruolo di arbitro, o quantomeno di informatore asseritamente imparziale, pur se congenitamente parziale.
La lesione del principio della par condicio nelle campagne elettorali e referendarie – che di tali campagne costituisce il principio guida, implicitamente ricavabile dall’art. 3 della Costituzione e dal principio costituzionale di eguaglianza – non potrebbe essere più evidente e non si può certo ritenere sufficiente ad escludere tale lesione il vago riferimento, contenuto nell’art. 3-bis, al “rispetto della vigente normativa”.
Delle due l’una, infatti: o è alla vigente normativa che occorre fare riferimento, e allora il comma in esame è del tutto inutile; oppure la disposizione incrementa i “poteri informativi” della Giunta regionale, abilitandola a svolgere un’azione propagandistica a carico del bilancio pubblico, in forme quantomeno anomale rispetto ai principi della par condicio nelle campagne referendarie, con conseguente incostituzionalità della disposizione in parola.
Se la seconda lettura ora proposta fosse quella da seguire, allora si prospetta l’illegittimità costituzionale della legge regionale 15/2014.
*
Richiesta di misure cautelari.
Come narrato in fatto, i comizi elettorali si svolgeranno il giorno 22 ottobre 2017. Sicché, ferma la fondatezza del presente ricorso, appare assolutamente urgente l’adozione, da parte dell’Ecc.mo Giudice, di un’ordinanza di sospensione dell’efficacia del decreto di indizione impugnato in questa sede. Non vi sarebbe infatti altra misura in grado di evitare lo svolgimento delle votazioni.
*
Tutto ciò premesso, i ricorrenti
CHIEDONO
che l’ecc.mo Tribunale voglia:
annullare e/o dichiarare nulli, previa sospensione, gli atti impugnati con ogni conseguenza di legge e, ove occorra, anche previa rimessione alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art.23 l.87/1953, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 48 e 21 Cost. dell’art.3-bis della legge della Regione Veneto n. 15/2014, nella parte in cui attribuisce alla sola Giunta regionale i poteri informativi in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum, escludendo così la partecipazione di ogni altro soggetto politico.
Spese protestate.
Si allegano i documenti indicati nel ricorso.
Ai fini del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.
Roma, 24 luglio 2017
Prof.Avv. Raffaele Bifulco
Avv. Carlo Contaldi La Grotteria
Prof.Avv.Elisa Scotti
Avv. Michela Urbani

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